HOME » Aree Tematiche » Notizie » DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE
Imposte, tariffe, finanze

08/07/2019

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Il decreto legge n. 34 del 2019 – decreto crescita – all’art. 15 prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento. Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre, così come previsto dalla legge.

REGOLAMENTO

ISTANZA

DELIBERA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE